Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Riordino del servizio sanitario provinciale - Valutazione dei dirigenti sanitari e formazione medici di medicina generale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 e all'art. 9, n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 7, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019, e, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 9 del d.l. n. 135 del 2018, come conv., e successivamente modificato dall'art. 12, comma 4, lett. a), del d.l. n. 35 del 2019, come conv., nonché in relazione all'art. 9, n. 4) e n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 9, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 2 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, alle quali non è stata data medio tempore applicazione).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 162 del 2020, n. 267 del 2019, n. 211 del 2019, n. 190 del 2019 e n. 183 del 2019).