Ordinanza 78/1978 (ECLI:IT:COST:1978:78)
Massima numero 14435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1978; Decisione del
13/07/1978
Deposito del 20/07/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 78/78. REATO IN GENERE - ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI AGEVOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E ADEMPIMENTO DEI RELATIVI COMPITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 78/78. REATO IN GENERE - ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI AGEVOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E ADEMPIMENTO DEI RELATIVI COMPITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 1
Altri parametri e norme interposte