Ordinanza 81/1978 (ECLI:IT:COST:1978:81)
Massima numero 14436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
13/07/1978; Decisione del
13/07/1978
Deposito del 20/07/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 81/78. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CORRISPONDENZA DEI DETENUTI - LIMITAZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 81/78. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CORRISPONDENZA DEI DETENUTI - LIMITAZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 787, il quale - in asserito contrasto con l'art. 15 Cost. - stabilisce che i detenuti non possono ricevere o inviare lettere o altri scritti senza che prima siano stati letti e vistati dall'autorita' dirigente" e, se si tratta di imputati, "l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto", non essendo piu' in vigore la norma denunciata in quanto la materia e' ora regolata dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel nuovo testo risultante dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione, per cui si rende necessario accertare, alla stregua della situazione normativa determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, se la questione sollevata sia ancora rilevante.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 787, il quale - in asserito contrasto con l'art. 15 Cost. - stabilisce che i detenuti non possono ricevere o inviare lettere o altri scritti senza che prima siano stati letti e vistati dall'autorita' dirigente" e, se si tratta di imputati, "l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto", non essendo piu' in vigore la norma denunciata in quanto la materia e' ora regolata dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel nuovo testo risultante dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione, per cui si rende necessario accertare, alla stregua della situazione normativa determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, se la questione sollevata sia ancora rilevante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte