Ordinanza 82/1978 (ECLI:IT:COST:1978:82)
Massima numero 12749
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  12/10/1978;  Decisione del  12/10/1978
Deposito del 13/10/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 82/78. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - REQUISITI SOGGETTIVI - NON SI RISCONTRANO NEL PROMOTORE E NEI FIRMATARI DI UNA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGE PROVINCIALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - INSUSSISTENZA SE NON NEI CONFLITTI TRA STATO E REGIONI O TRA REGIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE TRENTINO ALTO-ADIGE 26 SETTEMBRE 1978 N. 18: DISCIPLINA DEI FUTURI REFERENDUM E RINVIO DI QUELLO GIA' INDETTO PER L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 1972 N. 31 (MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 23 OTTOBRE 1974 N. 33)

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal promotore del referendum abrogativo di legge provinciale nei confronti della Regione Trentino Alto-Adige a seguito della emanazione di una legge regionale diretta a disciplinare lo svolgimento dei futuri referendum e rinviante quello gia' indetto per l'abrogazione della detta legge provinciale: cio', sia perche' i promotori ed i firmatari di una richiesta di referendum per l'abrogazione di una legge provinciale non sono equiparabili agli organi statali competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono, sia perche' la Regione Trentino Alto-Adige, nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, non ha legittimazione passiva se non negli specifici conflitti tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni stesse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte