Ordinanza 83/1978 (ECLI:IT:COST:1978:83)
Massima numero 15142
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
07/12/1978; Decisione del
07/12/1978
Deposito del 12/12/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 83/78. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIA - LETTERA-CIRCOLARE DEL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE RECANTE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE E PERMANENTE DELLA PESCA, DEL TRASPORTO E DEL COMMERCIO DEL NOVELLAME DI SARDA E DI ANGUILLA - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA - GRAVI RAGIONI PER DISPORLA - SUSSISTENZA.
ORD. 83/78. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIA - LETTERA-CIRCOLARE DEL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE RECANTE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE E PERMANENTE DELLA PESCA, DEL TRASPORTO E DEL COMMERCIO DEL NOVELLAME DI SARDA E DI ANGUILLA - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA - GRAVI RAGIONI PER DISPORLA - SUSSISTENZA.
Testo
Poiche' la circolare del Ministro per la Marina mercantile n. 622678 del 25 gennaio 1978 - oggetto del sollevato conflitto e con la quale si e' autorizzato, in via generale e permanente, la pesca, il transito ed il commercio del novellame di sarda e di anguilla nel territorio della regione siciliana - e' indirizzata a tutte le direzioni marittime ed a tutte le capitanerie di porto, possono determinanrsi contenuti di valutazione e di comportamento fra le amministrazioni interessate e concreti pregiudizi inerenti ai limiti ed alle modalita' della pesca, circostanze queste che fanno ritenere sussistenti le gravi ragioni di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Poiche' la circolare del Ministro per la Marina mercantile n. 622678 del 25 gennaio 1978 - oggetto del sollevato conflitto e con la quale si e' autorizzato, in via generale e permanente, la pesca, il transito ed il commercio del novellame di sarda e di anguilla nel territorio della regione siciliana - e' indirizzata a tutte le direzioni marittime ed a tutte le capitanerie di porto, possono determinanrsi contenuti di valutazione e di comportamento fra le amministrazioni interessate e concreti pregiudizi inerenti ai limiti ed alle modalita' della pesca, circostanze queste che fanno ritenere sussistenti le gravi ragioni di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40