Sentenza 217/2020 (ECLI:IT:COST:2020:217)
Massima numero 43006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
23/09/2020; Decisione del
23/09/2020
Deposito del 20/10/2020; Pubblicazione in G. U. 21/10/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Autorizzazione alla spesa per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell'area del Comune di Anagni, in contrasto con le competenze del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Autorizzazione alla spesa per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell'area del Comune di Anagni, in contrasto con le competenze del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 4, comma 25, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che autorizza una spesa - per complessivi 500.000 euro in tre anni - per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell'area del Comune di Anagni. La disposizione impugnata - intervenendo direttamente su un oggetto rientrante nella programmazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e nelle competenze del commissario ad acta, cui solo spetta la scelta dell'apertura di nuove strutture sanitarie in base al programma operativo relativo al triennio 2016-2018 - vìola il principio di leale collaborazione, il quale esige che la Regione non interferisca con lo svolgimento delle funzioni del commissario e non ostacoli il perseguimento degli obiettivi del piano di rientro. Né la previsione formale di una clausola di salvaguardia possiede un reale significato normativo, poiché in evidente contrasto con la puntuale autorizzazione di spesa disposta con la stessa norma. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 166 del 2020, n. 247 del 2019, n. 247 del 2018, n. 199 del 2018, n. 117 del 2018, n. 28 del 2013 e n. 242 del 1997).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 4, comma 25, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che autorizza una spesa - per complessivi 500.000 euro in tre anni - per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell'area del Comune di Anagni. La disposizione impugnata - intervenendo direttamente su un oggetto rientrante nella programmazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e nelle competenze del commissario ad acta, cui solo spetta la scelta dell'apertura di nuove strutture sanitarie in base al programma operativo relativo al triennio 2016-2018 - vìola il principio di leale collaborazione, il quale esige che la Regione non interferisca con lo svolgimento delle funzioni del commissario e non ostacoli il perseguimento degli obiettivi del piano di rientro. Né la previsione formale di una clausola di salvaguardia possiede un reale significato normativo, poiché in evidente contrasto con la puntuale autorizzazione di spesa disposta con la stessa norma. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 166 del 2020, n. 247 del 2019, n. 247 del 2018, n. 199 del 2018, n. 117 del 2018, n. 28 del 2013 e n. 242 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
28/12/2018
n. 13
art. 4
co. 25
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte