Sentenza 93/1962 (ECLI:IT:COST:1962:93)
Massima numero 1628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  13/11/1962;  Decisione del  13/11/1962
Deposito del 22/11/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1627


Titolo
SENT. 93/62 B. DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE - DIRITTO DI DIFESA - DISCIPLINA - DISCIPLINA DA PARTE DEL LEGISLATORE ORDINARIO IN MODO DA ASSICURARNE LA EFFETTIVITA' - TERMINI PER IL LORO ESERCIZIO - ECCESSIVA RISTRETTEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo di assicurarne la effettivita'. Pertanto, ove per l'esercizio di esso siano stabiliti termini cosi' ristretti da renderlo estremamente difficile, la relativa norma va dichiarata costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte