Sentenza 108/1977 (ECLI:IT:COST:1977:108)
Massima numero 8901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8902


Titolo
SENT. 108/77 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - RELIGIOSI CHE PRESTANO ATTIVITA' DI LAVORO PRESSO TERZI - LEGGE 3 MAGGIO 1956, N. 392, ART. UNICO, PRIMO COMMA - SOTTRAE ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE I RELIGIOSI CHE PRESTINO LAVORO ALLE DIPENDENZE DI ENTI ECCLESIASTICI, ASSOCIAZIONI E CASE RELIGIOSE DI CUI ALL'ART. 29, LETT. A E B, DEL CONCORDATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 , PRIMO COMMA, E 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Con l'escludere dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi, di cui al r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche, i religiosi e le religiose per i periodi in cui prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a e b del concordato tra Santa Sede e Italia, l'articolo unico, primo comma, legge 3 maggio 1956, n. 392, da' luogo a una disparita' di trattamento, a scapito dei suddetti religiosi, rispetto ai sacerdoti regolari (ved. leggi 5 luglio 1961, nn. 579 e 580, e 22 dicembre 1973, n. 903), e ad ulteriori discriminazioni tra gli appartenenti agli ordini e congregazioni religiose, a seconda che il terzo datore di lavoro rientri o no tra gli enti e associazioni suddette - cui si aggiunge una disparita', ancora piu' grave, rispetto a tutti i lavoratori. Sotto tutti gli aspetti, tale disparita' di trattamento non puo' ritenersi giustificata atteso che, a fronte del carattere generale della disposizione dell'art. 38, secondo comma, Cost., perde di rilievo lo status di lavoratore, ne' ha rilievo il fatto che il religioso vive in comunita'. Mentre, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, non puo' dubitarsi che una coerente e generale applicazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., anche ai religiosi e alle religiose possa avere incidenza sulla normativa concordataria. Pertanto, l'indicato articolo unico legge n. 392 del 1956 va dichiarato, in parte qua, illegittimo, per violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3, primo comma, della Costituzione. Con l'ovvia avvertenza che il limite alla tutela previdenziale previsto dalla legge n. 392 del 1956 risulta costituzionalmente illegittimo soltanto se l'attivita' del religioso o della religiosa e' prestata alle dipendenze di terzi, categoria nella quale non potrebbero mai farsi rientrare l'ordine o la congregazione religiosa d'appartenenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte