Sentenza 72/1967 (ECLI:IT:COST:1967:72)
Massima numero 4632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  01/06/1967;  Decisione del  01/06/1967
Deposito del 09/06/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4631


Titolo
Chiarelli SENT. 73/67. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DELLE CASSE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 779 - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La estensione erga omnes delle norme dei contratti collettivi integrativi che, uniformandosi all'art. 62 del contratto nazionale per i lavoratori edili, prevedono il versamento di contributi alle Casse edili, e' costituzionalmente illegittimo. Non si ha viceversa illegittimita' costituzionale delle norme dei contratti integrativi che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per ferie e festivita' senza disporre l'accantonamento di esse presso un istituto di credito o una cassa edile. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai edili e affini delle provincie di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi previsti dall'art. 10 del contratto collettivo della provincia di Potenza 1 settembre 1959 (ferie, gratifiche natalizie, festivita').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte