Sentenza 12/1979 (ECLI:IT:COST:1979:12)
Massima numero 12128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
04/05/1979; Decisione del
04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12127
Titolo
SENT. 12/79 B. IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCESSO - MANCATA PREVISIONE PER L'IPOTESI IN CUI L'IMPUTATO VERSI IN UNO STATO DI INFERMITA' FISICA TALE DA RENDERLO MENTALMENTE INCAPACE DI ATTUARE QUALSIASI FORMA DI AUTODIFESA - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 12/79 B. IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCESSO - MANCATA PREVISIONE PER L'IPOTESI IN CUI L'IMPUTATO VERSI IN UNO STATO DI INFERMITA' FISICA TALE DA RENDERLO MENTALMENTE INCAPACE DI ATTUARE QUALSIASI FORMA DI AUTODIFESA - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
Testo
Se l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma di autodifesa, il diritto di difesa risulta egualmente garantito oltre che dall'ausilio tecnico del difensore, dal diritto dell'imputato di ottenere il rinvio o la sospensione del dibattimento, finche' non guarisca. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento penale ove l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare qualsiasi forma di autodifesa pur non realizzandosi l'ipotesi di sopravvenuta totale incapacita' di intendere e di volere). - Cfr. S. n. 205/1971; 184/1974; 213/1974.
Se l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare una qualsiasi forma di autodifesa, il diritto di difesa risulta egualmente garantito oltre che dall'ausilio tecnico del difensore, dal diritto dell'imputato di ottenere il rinvio o la sospensione del dibattimento, finche' non guarisca. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento penale ove l'imputato versi in uno stato di infermita' fisica tale da renderlo mentalmente incapace di attuare qualsiasi forma di autodifesa pur non realizzandosi l'ipotesi di sopravvenuta totale incapacita' di intendere e di volere). - Cfr. S. n. 205/1971; 184/1974; 213/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte