Sentenza 217/2020 (ECLI:IT:COST:2020:217)
Massima numero 43008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
23/09/2020; Decisione del
23/09/2020
Deposito del 20/10/2020; Pubblicazione in G. U. 21/10/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario - Ammissione delle strutture sanitarie al pagamento della sanzione amministrativa in misura pari a un terzo, in contrasto con le competenze del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario - Ammissione delle strutture sanitarie al pagamento della sanzione amministrativa in misura pari a un terzo, in contrasto con le competenze del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, l'art. 9, comma 2, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che consente una definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario, consistente nel pagamento, da parte delle strutture sanitarie private, di un terzo della sanzione amministrativa irrogata. La disposizione impugnata dal Governo estende, rispetto a quelle previste dal commissario per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, la portata delle sanzioni interessate dalla riduzione e modifica sensibilmente la sua misura, in violazione del principio di leale collaborazione, in quanto interviene su un oggetto sottratto all'autonomia regionale, sovrapponendosi con le competenze del commissario previste dal programma operativo 2016-2018. A ciò consegue l'inapplicabilità anche dei commi 3 e 4 dello stesso art. 9, che dettano norme strettamente collegate al comma 2.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, l'art. 9, comma 2, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che consente una definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario, consistente nel pagamento, da parte delle strutture sanitarie private, di un terzo della sanzione amministrativa irrogata. La disposizione impugnata dal Governo estende, rispetto a quelle previste dal commissario per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, la portata delle sanzioni interessate dalla riduzione e modifica sensibilmente la sua misura, in violazione del principio di leale collaborazione, in quanto interviene su un oggetto sottratto all'autonomia regionale, sovrapponendosi con le competenze del commissario previste dal programma operativo 2016-2018. A ciò consegue l'inapplicabilità anche dei commi 3 e 4 dello stesso art. 9, che dettano norme strettamente collegate al comma 2.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
28/12/2018
n. 13
art. 9
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte