Sentenza 14/1979 (ECLI:IT:COST:1979:14)
Massima numero 9516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  04/05/1979;  Decisione del  04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9515


Titolo
SENT. 14/79 B. ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFETTI - SOSPENSIONE AUTOMATICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - INCRIMINABILITA' DELL'INADEMPIENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La sospensione di diritto della copertura assicurativa r.c.a. per mancato pagamento del premio entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza e` coerente con la natura stessa del contratto, e l'incriminabilita` dell'assicurato inadempiente si giustifica - in conformita` ai fini della L. n. 990 del 1969 - in quanto la cessazione della garanzia assicurativa determina una situazione giuridica identica a quella del non assicurato, equivalenti essendo gli effetti che ne derivano per gli eventuali terzi danneggiati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7, comma secondo, e 32, L. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata - in riferimento all'art. 41 Cost. - in quanto l'automaticita` degli effetti civili e penali ricollegati al mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza contrasterebbe con le finalita` sociali della medesima legge). - v. S.n. 18/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte