Ordinanza 20/1979 (ECLI:IT:COST:1979:20)
Massima numero 14441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
04/05/1979; Decisione del
04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 20/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ATTI IMPUGNABILI - REGOLAMENTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 20/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ATTI IMPUGNABILI - REGOLAMENTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante da circolazione di veicoli a motore, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui estende l'incriminazione prevista dall'art. 72 legge citata (perche' pone in circolazione veicoli non coperti da assicurazione), anche ai veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree equiparate, in quanto tale questione e' stata gia' dichiarata inammissibile per non avere il regolamento forza di legge. - La Corte, con sentenza n. 56/1975 ha dichiarato l'inammissibilita' di altra questione proprio con riferimento al d.P.R. n. 973/1970 (nello stesso senso, a proposito del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 regolamento di esecuzione del T.U.P.S. n. 773/1931, v. ord. n. 49/1962) sul rilievo che l'atto impugnato e' un regolamento privo di forza di legge.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante da circolazione di veicoli a motore, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui estende l'incriminazione prevista dall'art. 72 legge citata (perche' pone in circolazione veicoli non coperti da assicurazione), anche ai veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree equiparate, in quanto tale questione e' stata gia' dichiarata inammissibile per non avere il regolamento forza di legge. - La Corte, con sentenza n. 56/1975 ha dichiarato l'inammissibilita' di altra questione proprio con riferimento al d.P.R. n. 973/1970 (nello stesso senso, a proposito del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 regolamento di esecuzione del T.U.P.S. n. 773/1931, v. ord. n. 49/1962) sul rilievo che l'atto impugnato e' un regolamento privo di forza di legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte