Ordinanza 21/1979 (ECLI:IT:COST:1979:21)
Massima numero 14442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  04/05/1979;  Decisione del  04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 21/79. PROCESSO PENALE - MANDATO DI CATTURA - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CHE RESPINGE L'ISTANZA DI REVOCA - NON PREVISTA IMPUGNABILITA' PER L'IMPUTATO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL P.M. - APPLICABILITA' AL CASO DI SPECIE DI NORMA NON IMPUGNATA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 263, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare l'ordinanza del giudice istruttore che respinge l'istanza di revoca del mandato di cattura cosi' come invece e' riconosciuto al P.M., in quanto, poiche' dagli atti il mandato di cattura risulta eseguito, riesce applicabile al caso l'art. 272 bis c.p.p. la cui difformita' dalla Costituzione non forma oggetto d'impugnabilita' cosi' come non e' stato denunciato l'art. 263 bis c.p.p..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte