Ordinanza 22/1979 (ECLI:IT:COST:1979:22)
Massima numero 14443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
04/05/1979; Decisione del
04/05/1979
Deposito del 10/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/79. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SULL'IVA - LIMITAZIONI - ASSERITO CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 22/79. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SULL'IVA - LIMITAZIONI - ASSERITO CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonche' dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimita' costituzionale della limitazione della possibilita' di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonche' dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimita' costituzionale della limitazione della possibilita' di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte