Sentenza 202/2024 (ECLI:IT:COST:2024:202)
Massima numero 46463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  26/11/2024;  Decisione del  26/11/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46460  46461  46462


Titolo
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Disciplina statale - Natura di principio fondamentale nella materia «tutela della salute» - Attribuzione delle relative funzioni alle regioni, e non alle aziende sanitarie regionali - Disciplina dell'attività di supporto per migliorare la strategia comunicativa regionale in ambito sanitario - Incidenza sui compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente a oggetto le disposizioni della Regione Puglia che attribuiscono all'Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS, anziché alle aziende sanitarie locali, la gestione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, e altre attività di supporto). (Classif. 231002).

Testo

Il regime statale delle autorizzazioni e degli accreditamenti, di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, esprime un principio fondamentale nella materia «tutela della salute», che non attribuisce i compiti in oggetto alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse. (Precedenti: S. 32/2023 - mass. 45352; S. 36/2021 - mass. 43644).

L’attività di mero supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità non comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie.

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «tutela della salute», dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera b, ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma 2-bis, lettere b, c e d, assegnando all’AReSS, da un lato, la gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento di titolarità, o di sede, di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e, dall’altro lato, l’ulteriore competenza in materia di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione. I compiti previsti dal legislatore statale non spettano alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse; quanto alle disposizioni impugnate, esse si limitano a trasferire dalla Regione Puglia a un ente strumentale regionale la titolarità della competenza a gestire funzioni che non incidono sui profili attinenti allo svolgimento dei monitoraggi e dei controlli sul rispetto degli accordi contrattuali, strumenti diversi dalle autorizzazioni e dagli accreditamenti. Nemmeno l’attività di mero supporto all’elaborazione di migliori strategie comunicative regionali in materia di sanità comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie: attività riconducibile alle originarie finalità già assegnate all’AReSS dall’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  09/04/2024  n. 16  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte