Sentenza 23/1979 (ECLI:IT:COST:1979:23)
Massima numero 12137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
05/05/1979; Decisione del
05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12138
Titolo
SENT. 23/79 A. IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - ART. 88 C.P.P. - AMBITO DI APPLICABILITA' RISTRETTO ALLA SOLA FATTISPECIE DELL'INFERMITA' SOPRAVVENUTA E NON ESTENSIBILE ALLA FATTISPECIE DELL' INFERMITA' SUSSISTENTE AL MOMENTO DEL FATTO E PERDURANTE NEL CORSO DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 23/79 A. IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - ART. 88 C.P.P. - AMBITO DI APPLICABILITA' RISTRETTO ALLA SOLA FATTISPECIE DELL'INFERMITA' SOPRAVVENUTA E NON ESTENSIBILE ALLA FATTISPECIE DELL' INFERMITA' SUSSISTENTE AL MOMENTO DEL FATTO E PERDURANTE NEL CORSO DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 88 c.p.p. contempla esclusivamente la fattispecie della infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato e non anche quella della infermita' di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento. La diversita' di disciplina riservata, nel sistema della legge, alle due situazioni, risulta, oltre che dalla stessa rubrica della disposizione denunciata (infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare la sentenza di proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacita' di intendere e di volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258 c.p.p. la regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli infermi di mente tunc, preclude l'applicabilita' a questi ultimi delle misure cautelari dettate per il caso di sospensione del processo. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui limita l'operativita' della sospensione del processo penale alla ipotesi di incapacita' sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui l'infermita' psichica risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del procedimento).
L'art. 88 c.p.p. contempla esclusivamente la fattispecie della infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato e non anche quella della infermita' di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento. La diversita' di disciplina riservata, nel sistema della legge, alle due situazioni, risulta, oltre che dalla stessa rubrica della disposizione denunciata (infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare la sentenza di proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacita' di intendere e di volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258 c.p.p. la regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli infermi di mente tunc, preclude l'applicabilita' a questi ultimi delle misure cautelari dettate per il caso di sospensione del processo. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui limita l'operativita' della sospensione del processo penale alla ipotesi di incapacita' sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui l'infermita' psichica risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del procedimento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte