Sentenza 23/1979 (ECLI:IT:COST:1979:23)
Massima numero 12138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  05/05/1979;  Decisione del  05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12137


Titolo
SENT. 23/79 B. IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO NEI SOLI CASI DI INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In caso di infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato, la sospensione del processo e' disposta al fine di evitare che una persona sana di mente al momento del fatto sia sottoposta, nonostante il suo attuale stato di incapacita' di intendere e di volere, ad un giudizio che potrebbe chiudersi con una sentenza di condanna. E' percio' razionale che il regime della sospensione non sia esteso al caso di infermita' di mente risalente al tempus commissi delicti e perdurante nel corso del procedimento, perche' in tale ipotesi non potra' mai essere pronunciata sentenza di condanna. Gli inconvenienti connessi alla eventuale carenza di una responsabile valutazione da parte dell'imputato infermo di mente tunc et nunc delle conseguenze del suo comportamento processuale troveranno rimedio sia nell'opera del suo difensore sia nel vaglio critico da parte del giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte