Sentenza 24/1979 (ECLI:IT:COST:1979:24)
Massima numero 12139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  05/05/1979;  Decisione del  05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 24/79. IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE - PERSONA NON IMPUTABILE - APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA CON LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE - ESECUZIONE IMMEDIATA DELLE MISURE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA MISURA DI SICUREZZA APPLICATA CON LA SENTENZA DI CONDANNA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario applicata dal giudice con la sentenza di non doversi procedere deve essere immediatamente eseguita perche' il legislatore non ritiene conciliabile con il grave pericolo per la comunita', con le necessita' di difesa preventiva e sociale e, nel contempo, di cura del prosciolto, la dilazione dell'applicazione della misura per effetto della proposizione dell'impugnazione: ne' alle dette esigenze puo' soddisfare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza dato che questa deve cessare proprio in caso di proscioglimento (v. artt. 206 c.p. e 381, comma secondo, c.p.p.). Qualora, invece, la misura di sicurezza sia applicata in conseguenza della sentenza di condanna , la detta misura ha natura complementare rispetto alla pena e percio' va eseguita dopo la espiazione di questa. (Non fondatezza: a) della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 576, comma terzo e 381 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento che applichi la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sia sospesa fino a quando la sentenza stessa non sia divenuta irrevocabile; b) della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576, comma terzo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento, che applichi una misura di sicurezza, sia sospesa fino a quando la sentenza stessa sia divenuta irrevocabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte