Sentenza 27/1979 (ECLI:IT:COST:1979:27)
Massima numero 9739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  05/05/1979;  Decisione del  05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 27/1979. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, ETC. - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI - LEGGE 31 OTTOBRE 1966 N. 941, ART. UNICO, ULTIMO COMMA - DELIMITA IN MODO IDONEO LA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, NON IMPEDISCE LA TUTELA GIURISDIZIONALE, NE' VIOLA IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 31 ottobre 1966 n. 941, che attribuisce al Ministero delle finanze il potere di determinare o di far determinare dagli intendenti di finanza, annualmente, i prezzi medi delle acque minerali, quale base dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), non contrasta ne` con la riserva di legge in materia tributaria, poiche` in essa la discrezionalita` della pubblica amministrazione e` delimitata e non sottratta al controllo giurisdizionale, ne` col principio di capacita` contributiva, poiche` l'imposta risulta proporzionale al numero ed al presuntivo valore degli atti economici compiuti dal contribuente. - cfr. S.n. 67/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte