Sentenza 29/1979 (ECLI:IT:COST:1979:29)
Massima numero 12140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  05/05/1979;  Decisione del  05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 29/79. CUSTODIA PREVENTIVA (CAUTELARE) - DURATA MASSIMA - RINVIO O SOSPENSIONE DI DIBATTIMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGGIORE CHE IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE OVVERO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATA PREVISIONE DELLA DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA QUINTO, COST. - INSUSSITENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli eventi di forza maggiore, che non sono per definizione suscettibili di predeterminazione, operano all'interno dei termini massimi fissati dall'art. 272 c.p.p.; il relativo accertamento compete al giudice di merito che dovra' rigorosamente ravvisarne gli estremi; al provvedimento di sospensione o di rinvio si applicano le stesse garanzie operanti nel campo delle limitazioni della liberta' personale dell'imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 13, comma quinto, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 30 aprile 1977, n. 151, convertito in legge 7 giugno 1977, n. 296, nella parte in cui, modificando l'art. 272, comma sesto, c.p.p., non fissa i termini oltre i quali la forza maggiore cessa di provocare la sospensione della durata della custodia preventiva).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 5

Altri parametri e norme interposte