Sentenza 29/1979 (ECLI:IT:COST:1979:29)
Massima numero 12140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
05/05/1979; Decisione del
05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/79. CUSTODIA PREVENTIVA (CAUTELARE) - DURATA MASSIMA - RINVIO O SOSPENSIONE DI DIBATTIMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGGIORE CHE IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE OVVERO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATA PREVISIONE DELLA DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA QUINTO, COST. - INSUSSITENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/79. CUSTODIA PREVENTIVA (CAUTELARE) - DURATA MASSIMA - RINVIO O SOSPENSIONE DI DIBATTIMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGGIORE CHE IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE OVVERO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - MANCATA PREVISIONE DELLA DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA QUINTO, COST. - INSUSSITENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli eventi di forza maggiore, che non sono per definizione suscettibili di predeterminazione, operano all'interno dei termini massimi fissati dall'art. 272 c.p.p.; il relativo accertamento compete al giudice di merito che dovra' rigorosamente ravvisarne gli estremi; al provvedimento di sospensione o di rinvio si applicano le stesse garanzie operanti nel campo delle limitazioni della liberta' personale dell'imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 13, comma quinto, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 30 aprile 1977, n. 151, convertito in legge 7 giugno 1977, n. 296, nella parte in cui, modificando l'art. 272, comma sesto, c.p.p., non fissa i termini oltre i quali la forza maggiore cessa di provocare la sospensione della durata della custodia preventiva).
Gli eventi di forza maggiore, che non sono per definizione suscettibili di predeterminazione, operano all'interno dei termini massimi fissati dall'art. 272 c.p.p.; il relativo accertamento compete al giudice di merito che dovra' rigorosamente ravvisarne gli estremi; al provvedimento di sospensione o di rinvio si applicano le stesse garanzie operanti nel campo delle limitazioni della liberta' personale dell'imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 13, comma quinto, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 30 aprile 1977, n. 151, convertito in legge 7 giugno 1977, n. 296, nella parte in cui, modificando l'art. 272, comma sesto, c.p.p., non fissa i termini oltre i quali la forza maggiore cessa di provocare la sospensione della durata della custodia preventiva).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 5
Altri parametri e norme interposte