Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Interpretazione autentica di norma regionale relativa al "Piano casa" - Inclusione di interventi anche in deroga ai limiti di densità edilizia previsti in ambito urbanistico - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lazio n. 21 del 2009 ("Piano casa"), dispone che gli interventi di ampliamento ivi previsti sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all'art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con i principi della legislazione statale di cui all'art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, in quanto le leggi regionali nell'ambito del "piano casa" non possono derogare alle norme statali, e all'art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001; al contrario la norma impugnata prevede una deroga che prescinde del tutto da una pianificazione attuativa e si collega solo ai titoli edilizi di cui all'art. 6 della legge reg. Lazio n. 21 del 2009. (Precedente citato: sentenza n. 232 del 2005).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le leggi regionali possono derogare alle distanze fissate nel d.m. n. 1444 del 1968 solo a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici, come previsto anche dall'art. 9, ultimo comma, dello stesso d.m. n. 1444 del 1968. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017 e n. 231 del 2016).