Ordinanza 33/1979 (ECLI:IT:COST:1979:33)
Massima numero 15007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
05/05/1979; Decisione del
05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
15023
Titolo
ORD. 33/79 A. PROCESSO PENALE - INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA CHE LO DECIDE - MANCATA PREVISIONE DI EFFETTO SOSPENSIVO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 33/79 A. PROCESSO PENALE - INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA CHE LO DECIDE - MANCATA PREVISIONE DI EFFETTO SOSPENSIVO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Il principio di presunzione di non colpevolezza ha esclusivo riferimento alla posizione di imputato e non e' applicabile al condannato la cui condizione giuridica non si ricollega al processo ma segue la sua definizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., dell'art. 631 cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che il ricorso avverso l'ordinanza che decide l'incidente di esecuzione non ha effetto sospensivo). - S. n. 124/1972.
Il principio di presunzione di non colpevolezza ha esclusivo riferimento alla posizione di imputato e non e' applicabile al condannato la cui condizione giuridica non si ricollega al processo ma segue la sua definizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., dell'art. 631 cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che il ricorso avverso l'ordinanza che decide l'incidente di esecuzione non ha effetto sospensivo). - S. n. 124/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte