Ordinanza 36/1979 (ECLI:IT:COST:1979:36)
Massima numero 15137
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
05/05/1979; Decisione del
05/05/1979
Deposito del 25/05/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 36/79. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE SICILIA IN SEGUITO A DECISIONE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA RECANTE LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA PER L'OTTEMPERANZA DI ALTRA DECISIONE DELLO STESSO CONSIGLIO RIGUARDANTE L'ENTE SICILIANO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - INSUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI - REIEZIONE.
ORD. 36/79. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE SICILIA IN SEGUITO A DECISIONE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA RECANTE LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA PER L'OTTEMPERANZA DI ALTRA DECISIONE DELLO STESSO CONSIGLIO RIGUARDANTE L'ENTE SICILIANO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - INSUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio, in seguito alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa 27 giugno - 11 ottobre 1978, di nomina di un commissario "ad acta" per l'esecuzione dell'obbligo dell'Ente siciliano per la protezione industriale ( E.S.P.I.) di uniformarsi al giudicato nascente da altra precedente decisione dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa 25 giugno - 10 dicembre 1976, n. 307, e' da escludere, in mancanza del necessario requisito della obiettiva impossibilita' di restituzione in pristino, che l'eventuale esborso da parte dell'E.S.P.I., in ottemperanza alla contestata decisione, di retribuzioni che la riforma della stessa potrebbe dire non dovuta, integri gli estremi delle richieste gravi ragioni per sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio, in seguito alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa 27 giugno - 11 ottobre 1978, di nomina di un commissario "ad acta" per l'esecuzione dell'obbligo dell'Ente siciliano per la protezione industriale ( E.S.P.I.) di uniformarsi al giudicato nascente da altra precedente decisione dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa 25 giugno - 10 dicembre 1976, n. 307, e' da escludere, in mancanza del necessario requisito della obiettiva impossibilita' di restituzione in pristino, che l'eventuale esborso da parte dell'E.S.P.I., in ottemperanza alla contestata decisione, di retribuzioni che la riforma della stessa potrebbe dire non dovuta, integri gli estremi delle richieste gravi ragioni per sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27