Sentenza 38/1979 (ECLI:IT:COST:1979:38)
Massima numero 11353
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  25/05/1979;  Decisione del  25/05/1979
Deposito del 01/06/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 38/79 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE PUGLIA - CONTROLLI SUGLI ATTI REGIONALI - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENTE OSPEDALIERO - PRETESA DELLA REGIONE DI SOTTRARLO AL CONTROLLO STATALE IN QUANTO NON COSTITUENTE DELIBERAZIONE DI ORGANO COLLEGIALE - SUSSISTENZA DEL POTERE DI CONTROLLO STATALE ANCHE SUGLI ATTI REGIONALI ADOTTATI DA ORGANI MONOCRATICI - NATURA DELL'ATTO REGIONALE - NON COSTITUISCE ATTO DI CONTROLLO MA DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - COMPETENZA DELLO STATO AL CONTROLLO EX ART. 125 COST. - ANNULLAMENTO DELL'ATTO REGIONALE CHE TALE POTERE NEGA.

Testo
L'art. 45, primo comma, della l. 10 febbraio 1953, n. 62, riferendosi, nell'indicare gli atti regionali da sottoporre alla Commissione di controllo, alle "deliberazioni", riguarda non solo le determinazioni adottate dagli organi collegiali, ma anche quelle adottate dagli organi monocratici. Tra queste rientra l'atto di scioglimento del Consiglio di amministrazione di ente ospedaliero emanato dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 17 della l. 12 febbraio 1968, n. 132. Tale provvedimento costituisce atto di amministrazione attiva in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, e non gia` atto di controllo non suscettivo di controllo di secondo grado. (Spettanza allo Stato del controllo di legittimita` previsto dall'art. 125 Cost. sugli atti amministrativi regionali emanati da organi monocratici e specificamente sugli atti previsti dall'art. 17 della l. 12 febbraio 1968, n. 132; conseguente annullamento del telegramma del Presidente della Regione Puglia in data 24 marzo 1975, con il quale, nel comunicare lo scioglimento, con decreto in pari data, del Consiglio d'amministrazione dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina, a norma del citato art. 17, si annunciava che gli atti non venivano inviati alla Commissione di controllo, in quanto ad essa non soggetti). - Cfr. sentt. nn. 14/1960, 40/1961, 128/1963, 178/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte