Sentenza 41/1979 (ECLI:IT:COST:1979:41)
Massima numero 9911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  25/05/1979;  Decisione del  25/05/1979
Deposito del 01/06/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9912


Titolo
SENT. 41/79 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO A VERIFICARE IL MODO IN CUI REGOLAMENTI E CONTRATTI ASSICURINO STABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche` il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il rapporto di lavoro e` subordinato alla stabilita` del rapporto medesimo, e d'altra parte l'accertamento delle condizioni di detta stabilita` (annullamento dell'avvenuto licenziamento e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimante cessare) e` riservato al giudice della controversia di lavoro, deve ritenersi inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36 e 38, secondo comma, Cost., degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., gia` dichiarati parzialmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 63 del 1966. - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte