Sentenza 42/1979 (ECLI:IT:COST:1979:42)
Massima numero 9913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/06/1979;  Decisione del  12/06/1979
Deposito del 18/06/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 42/79. LAVORO (RAPPORTO DI) - CREDITI DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA NEL CORSO DI RAPPORTI DI LAVORO PRIVATO DEFINITI STABILI - INDIVIDUAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI TALE STABILITA' - NON SPETTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Pur dovendosi ribadire - come gia` fatto nella sent. n. 174 del 1972 - che una vera stabilita` del rapporto di lavoro non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica precedente fatta illegittimamente cessare, non compete alla Corte costituzionale verificare se i giudici delle controversie di lavoro intendano in senso conforme alla legge la duplice condizione indicata, ai fini dell'individuazione dei requisiti della stabilita` dei rapporti di lavoro, dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e, piu` specificamente, se sia da stimare "vera" la reintegrazione nel posto di lavoro ove si neghi la esecutorieta` forzata della sentenza che tale reintegrazione ordini. (Inammissibilita`, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.). - cfr. S. nn. 63/1966 e 174/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte