Sentenza 43/1979 (ECLI:IT:COST:1979:43)
Massima numero 9914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/06/1979;  Decisione del  12/06/1979
Deposito del 18/06/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 43/79. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PROPOSIZIONE DI QUESTIONE NEI CONFRONTI DI DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - ASSUNTA PERSISTENTE ILLEGITTIMITA' SUL RIFLESSO CHE LE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N.300 DEL 1970 NON ELIMINEREBBERO LO STATO DI SOGGEZIONE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e 2956 n. 1 cod. civ. - in riferimento all'art. 36 Cost. - limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, per effetto della sentenza n. 63 del 1966, poiche` nel rapporto di lavoro subordinato di natura privata le leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 non avrebbero eliminato lo stato di soggezione del lavoratore. Attesa la propria convinzione della parziale incostituzionalita` delle norme impugnate discendente dalla predetta sentenza, il giudice avrebbe dovuto negare ingresso alla eccezione di prescrizione, non essendogli consentito di riproporre incidente di costituzionalita` precluso dal principio del ne bis in idem, non potendo la Corte riprendere in esame la questione di costituzionalita` gia` definita con la sentenza di fondatezza n. 63 del 1966. - cfr. S. n. 63/1986

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte