Sentenza 46/1979 (ECLI:IT:COST:1979:46)
Massima numero 9918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  12/06/1979;  Decisione del  12/06/1979
Deposito del 18/06/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 46/79. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - PENSIONI - PENSIONE INDIRETTA ALLA VEDOVA (O AI CONGIUNTI) DEI DIPENDENTI STATALI - LIMITI MINIMI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO PREVISTI PER LA CONCESSIONE - DISTINZIONE TRA DIPENDENTI CIVILI E MILITARI - RAZIONALITA' - NON SUSSISTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il diritto del dipendente statale - o dei suoi congiunti - a conseguire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un determinato trattamento di quiescenza e` disciplinato dalla legge in modo differenziato in relazione alla specifica attivita` prestata, nonche` alla durata del rapporto (diritto alla pensione, ovvero all'indennita` una tantum); e la differenziazione, frutto di scelta legislativa, e` incensurabile se non irragionevole. Se, dunque, sono costituzionalmente legittime diverse previsioni normative del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali civili e militari nelle sue forme dirette ne consegue la pari legittimita` delle disposizioni che quelle differenze trasferiscono e mantengono per quanto attiene ai trattamenti indiretti. Il diritto dei congiunti del dipendente deceduto per cause comuni, di conseguire una pensione indiretta e`, invero, un diritto proprio, e non successorio; ma i suoi presupposti devono essere individuati nel rapporto di lavoro intercorso tra il dipendente deceduto e lo Stato e nella disciplina di esso per quanto attiene al trattamento di quiescenza. Far discendere dalla morte del dipendente in servizio, senza alcun riguardo alla durata di tale servizio, il diritto dei congiunti a conseguire una pensione indiretta significherebbe modificare la natura del diritto al trattamento di quiescenza, trasformando la pensione indiretta (o l'assegno una volta tanto) da adempimento di un obbligo retributivo in una prestazione assicurativa o in una pensione sociale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede due diversi limiti minimi di anzianita` di servizio per la concessione della pensione indiretta alla vedova - o ai congiunti - dei dipendenti statali, distinguendo tra i civili e i militari).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte