Sentenza 48/1979 (ECLI:IT:COST:1979:48)
Massima numero 9426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/06/1979; Decisione del
12/06/1979
Deposito del 18/06/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 48/79. IMMUNITA' DIPLOMATICHE - IMMUNITA' DALLA GIURISDIZIONE CIVILE ANCHE PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI DIPLOMATICI QUALI PRIVATI CITTADINI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 48/79. IMMUNITA' DIPLOMATICHE - IMMUNITA' DALLA GIURISDIZIONE CIVILE ANCHE PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE DAI DIPLOMATICI QUALI PRIVATI CITTADINI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
Testo
L'ordinamento italiano si e` adeguato, ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione, alla norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, che ha sancito l'obbligo degli Stati di riconoscere reciprocamente ai propri rappresentanti diplomatici l'immunita` dalla giurisdizione civile, anche per gli atti posti in essere quali privati individui. Tale immunita` implica una deroga alla giurisdizione non incompatibile con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., in quanto necessaria a garantire l'espletamento della missione diplomatica, istituto imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di garanzia costituzionale, come risulta dall'art. 87 della Costituzione, secondo cui il Presidente della Repubblica "accredita e riceve i rappresentanti diplomatici". (In applicazione di detto principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., la questione di legittimita` costituzionale concernente l'immunita` diplomatica dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario, previsto dall'art. 2 della L. 9 agosto 1967, n. 804, nella parte in cui da` esecuzione all'art. 31, paragrafi I e III della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961).
L'ordinamento italiano si e` adeguato, ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione, alla norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, che ha sancito l'obbligo degli Stati di riconoscere reciprocamente ai propri rappresentanti diplomatici l'immunita` dalla giurisdizione civile, anche per gli atti posti in essere quali privati individui. Tale immunita` implica una deroga alla giurisdizione non incompatibile con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., in quanto necessaria a garantire l'espletamento della missione diplomatica, istituto imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di garanzia costituzionale, come risulta dall'art. 87 della Costituzione, secondo cui il Presidente della Repubblica "accredita e riceve i rappresentanti diplomatici". (In applicazione di detto principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., la questione di legittimita` costituzionale concernente l'immunita` diplomatica dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario, previsto dall'art. 2 della L. 9 agosto 1967, n. 804, nella parte in cui da` esecuzione all'art. 31, paragrafi I e III della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte