Sentenza 49/1979 (ECLI:IT:COST:1979:49)
Massima numero 11392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  12/06/1979;  Decisione del  12/06/1979
Deposito del 18/06/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 49/79. PROCESSO CIVILE - GIUDICE - ATTRIBUZIONI E POTERI - ART. 316 C.P.C. - POTERE DEL GIUDICE (PRETORE O CONCILIATORE) DI DISPORRE LA RETTIFICAZIONE O L'INTEGRAZIONE DI ATTI - MANCATA ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMA AI GIUDIZI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
I poteri attribuiti al conciliatore e al pretore dall'art. 316 c.p.c. sono certamente pia` ampi di quelli concessi al giudice collegiale (cui peraltro e` consentito di determinare il thema decidendum e di ovviare a difetti e lacune nell'attivita` difensiva delle parti v. artt. 117, 182 e 183, comma secondo, c.p.c.) ma tale differenza, che trova nel sistema razionale giustificazione, non comporta violazione del diritto di difesa le cui modalita` di esercizio possono essere diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti (Infondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 316 c.p.c. nella parte in cui non attribuisce anche al Tribunale il potere, riconosciuto al pretore e al conciliatore, di indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarita` degli atti e dei documenti che possono essere riparate assegnando un termine per provvedervi). - Cfr. sent. nn.89 e 125 del 1972, n. 14 del 1973, n. 255 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte