Sentenza 54/1979 (ECLI:IT:COST:1979:54)
Massima numero 14310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/06/1979; Decisione del
15/06/1979
Deposito del 21/06/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 54/79 E. ESTRADIZIONE - CONCORSO DELLO STATO ITALIANO ALL'ESECUZIONE DI PENE, DA PARTE DELLO STATO RICHIEDENTE, CHE IN NESSUNA IPOTESI E PER NESSUN TIPO DI REATO POTREBBERO ESSERE INFLITTE IN ITALIA IN TEMPO DI PACE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDIZIARI AD ESPRIMERE LA PREVIA DELIBERAZIONE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DELL'ESTRADIZIONE DA PARTE DEL MINISTRO - ACCERTAMENTO IN QUELLA SEDE DELLA COMPATIBILITA' DELL'ESTRADIZIONE CON I PRINCIPI IN MATERIA DI PENE E DI REATI SECONDO LA COSTITUZIONE.
SENT. 54/79 E. ESTRADIZIONE - CONCORSO DELLO STATO ITALIANO ALL'ESECUZIONE DI PENE, DA PARTE DELLO STATO RICHIEDENTE, CHE IN NESSUNA IPOTESI E PER NESSUN TIPO DI REATO POTREBBERO ESSERE INFLITTE IN ITALIA IN TEMPO DI PACE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDIZIARI AD ESPRIMERE LA PREVIA DELIBERAZIONE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DELL'ESTRADIZIONE DA PARTE DEL MINISTRO - ACCERTAMENTO IN QUELLA SEDE DELLA COMPATIBILITA' DELL'ESTRADIZIONE CON I PRINCIPI IN MATERIA DI PENE E DI REATI SECONDO LA COSTITUZIONE.
Testo
Lo Stato italiano non puo' concorrere all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi e per nessun tipo di reato, potrebbero essere inflitte in Italia in tempo di pace se non sulla base di una revisione costituzionale. In tal senso opera la "garanzia giurisdizionale" di cui all'art. 662 cod. proc. pen., che prevede la "previa deliberazione favorevole" della sezione istruttoria presso la competente Corte d'appello, deliberazione che non rende "obbligatoria l'estradizione", ma indipendentemente dalla quale non sono esercitabili i poteri ministeriali di concessione del soggetto estradando. In tale sede viene infatti accertata la compatibilita' dell'estradizione con i principi cui si informamo, secondo Costituzione, reato e pena nell'ordinamento interno e tale aspetto di garanzia verrebbe svuotato se i giudici italiani potessero vedersi legittimamente obbligati a decidere che vengano estradati soggetti passibili di pena capitale.
Lo Stato italiano non puo' concorrere all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi e per nessun tipo di reato, potrebbero essere inflitte in Italia in tempo di pace se non sulla base di una revisione costituzionale. In tal senso opera la "garanzia giurisdizionale" di cui all'art. 662 cod. proc. pen., che prevede la "previa deliberazione favorevole" della sezione istruttoria presso la competente Corte d'appello, deliberazione che non rende "obbligatoria l'estradizione", ma indipendentemente dalla quale non sono esercitabili i poteri ministeriali di concessione del soggetto estradando. In tale sede viene infatti accertata la compatibilita' dell'estradizione con i principi cui si informamo, secondo Costituzione, reato e pena nell'ordinamento interno e tale aspetto di garanzia verrebbe svuotato se i giudici italiani potessero vedersi legittimamente obbligati a decidere che vengano estradati soggetti passibili di pena capitale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte