Sentenza 54/1979 (ECLI:IT:COST:1979:54)
Massima numero 14311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/06/1979; Decisione del
15/06/1979
Deposito del 21/06/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 54/79 F. ESTRADIZIONE - CONSENTITA ESTRADIZIONE PER I REATI SANZIONATI CON LA PENA EDITTALE DELLA MORTE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO RICHIEDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL'ART. 10, SECONDO COMMA, N. 3 COD. PEN..
SENT. 54/79 F. ESTRADIZIONE - CONSENTITA ESTRADIZIONE PER I REATI SANZIONATI CON LA PENA EDITTALE DELLA MORTE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO RICHIEDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL'ART. 10, SECONDO COMMA, N. 3 COD. PEN..
Testo
Il testuale riferimento dell'art. 3, primo comma, Cost. ai soli cittadini non esclude che l'eguaglianza avanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri la' dove, come nel caso di specie, si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo quale e' il diritto alla vita specificatamente protetto in sede penale dall'art. 27, quarto comma, Cost.. Posto che il r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, non prevede garanzie di alcun genere (come ad esempio la garanzia fornita dallo Stato richiedente in altre convenzioni bilaterali concluse fra l'Italia e gli Stati Uniti nel senso che la pena capitale non verra' applicata o che sara' sostituita) lo stesso decreto va dichiarato costituzionalmente illegittimo. Ne consegue che fino a quando non sara' concluso con la Francia un nuovo accordo sull'estradizione, vale il generale rimedio previsto dall'art. 10, secondo comma, n. 3, cod. pen., in base al quale sono puniti dalla legge italiana i colpevoli di delitti commessi in territorio estero sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorche' l'estradizione non possa essere concessa.
Il testuale riferimento dell'art. 3, primo comma, Cost. ai soli cittadini non esclude che l'eguaglianza avanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri la' dove, come nel caso di specie, si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo quale e' il diritto alla vita specificatamente protetto in sede penale dall'art. 27, quarto comma, Cost.. Posto che il r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, non prevede garanzie di alcun genere (come ad esempio la garanzia fornita dallo Stato richiedente in altre convenzioni bilaterali concluse fra l'Italia e gli Stati Uniti nel senso che la pena capitale non verra' applicata o che sara' sostituita) lo stesso decreto va dichiarato costituzionalmente illegittimo. Ne consegue che fino a quando non sara' concluso con la Francia un nuovo accordo sull'estradizione, vale il generale rimedio previsto dall'art. 10, secondo comma, n. 3, cod. pen., in base al quale sono puniti dalla legge italiana i colpevoli di delitti commessi in territorio estero sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorche' l'estradizione non possa essere concessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 4
Altri parametri e norme interposte