Sentenza 55/1979 (ECLI:IT:COST:1979:55)
Massima numero 11685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  15/06/1979;  Decisione del  15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11686


Titolo
SENT. 55/79 A. SUCCESSIONI - COD. CIV., ART. 578 - ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIONE DEL FRATELLO NATURALE RICONOSCIUTO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo sfornita del necessario carattere di pregiudizialita` rispetto alla definizione del giudizio a quo, dal momento che la disposizione impugnata disciplina la successione dei genitori al figlio naturale, laddove nel giudizio di merito nessun soggetto appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato all'eredita`, unico successibile ex lege essendo, alla stregua della normativa vigente, lo Stato. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost., dell'art. 578 cod. civ., nella parte in cui non comprende, tra i chiamati alla successione legittima del figlio naturale, in mancanza di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto che sia stato procreato dalla stessa persona; e cio` sia non concorrendo altri parenti, sia concorrendo il genitore naturale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte