Sentenza 56/1979 (ECLI:IT:COST:1979:56)
Massima numero 9797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/06/1979; Decisione del
15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 56/79. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - TERMINI PER RICORRERE - ART. 21 L. N. 1034 DEL 1971 - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE (O DI DIVERSA DECORRENZA) NELL'IPOTESI DI RICORRENTE NON ABBIENTE CHE DEBBA UTILIZZARE L'ISTITUTO DEL GRATUITO PATROCINIO - PRETESO CONTRASTO CON ART. 24 COMMI PRIMO E TERZO COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 56/79. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - TERMINI PER RICORRERE - ART. 21 L. N. 1034 DEL 1971 - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE (O DI DIVERSA DECORRENZA) NELL'IPOTESI DI RICORRENTE NON ABBIENTE CHE DEBBA UTILIZZARE L'ISTITUTO DEL GRATUITO PATROCINIO - PRETESO CONTRASTO CON ART. 24 COMMI PRIMO E TERZO COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al TAR appare ragionevolmente congruo, ai fini di una adeguata impugnazione, anche nei confronti dei non abbienti i quali abbiano richiesto il gratuito patrocinio, dal momento che l'apposita commissione (di cui all'art. 28 d.P.R. 21 aprile 1973 n. 214) istituita presso ciascun T.A.R. o Sezione distaccata, si riunisce periodicamente secondo il prefissato calendario e puo` in caso di urgenza essere convocata straordinariamente. I possibili inconvenienti derivanti da circostanze di fatto, suscettibili di dar luogo a differenze di trattamento, non sono riferibili alla norma impugnata, e non determinano, quindi, vizi di incostituzionalita`. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 commi primo e terzo Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede la sospensione, o una diversa decorrenza, del termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al T.A.R. avverso un provvedimento amministrativo a favore del cittadino non abbiente che proponga domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio).
Il termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al TAR appare ragionevolmente congruo, ai fini di una adeguata impugnazione, anche nei confronti dei non abbienti i quali abbiano richiesto il gratuito patrocinio, dal momento che l'apposita commissione (di cui all'art. 28 d.P.R. 21 aprile 1973 n. 214) istituita presso ciascun T.A.R. o Sezione distaccata, si riunisce periodicamente secondo il prefissato calendario e puo` in caso di urgenza essere convocata straordinariamente. I possibili inconvenienti derivanti da circostanze di fatto, suscettibili di dar luogo a differenze di trattamento, non sono riferibili alla norma impugnata, e non determinano, quindi, vizi di incostituzionalita`. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 commi primo e terzo Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede la sospensione, o una diversa decorrenza, del termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al T.A.R. avverso un provvedimento amministrativo a favore del cittadino non abbiente che proponga domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 3
Altri parametri e norme interposte