Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese al GIP da imputato di un reato collegato, da escutersi quale testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri (c.d. testimone assistito) - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Possibile lettura delle dichiarazioni già rese - Omessa previsione - Irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari (GIP) in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), sia stato citato per essere sentito come testimone (c.d. testimone assistito). Essendo l'art. 512 cod. proc. pen. norma di riferimento e residuale in tema di recupero degli atti a contenuto dichiarativo di cui sia impossibile la ripetizione in dibattimento per circostanze sopravvenute, in conformità ai principi di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., è irragionevole che tale disposizione non contempli le citate dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità dell'imputato, rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da un soggetto giudicato per reato collegato, il quale abbia poi assunto l'ufficio di testimone. Poiché dall'assunzione della qualità di testimone, all'atto della deposizione dibattimentale, discendono l'attribuzione dei relativi obblighi, nonché le modalità di escussione e i correlati adempimenti formali, si impone, infatti, l'applicabilità allo stesso soggetto del regime di acquisizione delle pregresse dichiarazioni dettato dall'art. 512 cod. proc. pen., ove la sua deposizione in dibattimento sia impedita da una impossibilità sopravvenuta di ripetizione. (Precedenti citati: sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 355 del 2003).
Ai fini della disciplina della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, per l'assunzione della qualità di testimone - "puro" o "assistito" che sia - non rileva soltanto l'atto della deposizione dibattimentale, ma già l'attribuzione dei relativi obblighi, che discendono dalla citazione o dalla ammissione del giudice e, prima ancora, dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., formulato all'imputato di reato connesso o collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b) prima delle sue dichiarazioni sulla responsabilità di altri. (Precedente citato, rimeditato: ordinanza n. 112 del 2006, secondo cui la qualifica di "testimone assistito" viene assunta dal dichiarante al momento dell'esame dibattimentale, valendo sino a quel momento, ai fini della eventuale lettura delle dichiarazioni in caso di irripetibilità, la posizione che il dichiarante aveva al momento in cui ha reso le suddette dichiarazioni).