Sentenza 62/1979 (ECLI:IT:COST:1979:62)
Massima numero 9651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  15/06/1979;  Decisione del  15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9652  9653


Titolo
SENT. 62/79 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE REGIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA - CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME STATALI IN MATERIA DI CACCIA, AD ECCEZIONE DI QUELLE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DALLA STESSA LEGGE REGIONALE - EFFETTO ABROGATIVO DI LEGGI PENALI STATALI - NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 55 della L. reg. Toscana 4 luglio 1974 della Regione Toscana, gia` decisa dalla Corte con sent. n. 79 del 1977, che ha dichiarato illegittima la norma "nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali in materia di caccia, non esclude dall'effetto abrogativo le norme aventi natura penale". - cfr. Sent. n. 79 del 1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte