Sentenza 62/1979 (ECLI:IT:COST:1979:62)
Massima numero 9652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/06/1979; Decisione del
15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/79 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - LEGGE REGIONALE - SANZIONI PECUNIARIE EXTRAPENALI IN MATERIA DI CACCIA - DUPLICITA' E GENERICITA' - UNIFORMITA' DEL CRITERIO DETERMINATIVO DELLE SANZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI DISCIPLINANTI L'ESECUTIVITA' DELLE INGIUNZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/79 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - LEGGE REGIONALE - SANZIONI PECUNIARIE EXTRAPENALI IN MATERIA DI CACCIA - DUPLICITA' E GENERICITA' - UNIFORMITA' DEL CRITERIO DETERMINATIVO DELLE SANZIONI - PRETESA VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI DISCIPLINANTI L'ESECUTIVITA' DELLE INGIUNZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Corte ha piu` volte precisato che "all'infuori delle sanzioni penali ve ne sono altre che la regione puo` dettare, quali le sanzioni civili e amministrative e anche le sanzioni di carattere specificamente pecuniario, purche` non convertibili...". Cio` si giustifica particolarmente nel caso dell'art. 22 della legge regionale impugnata, che assoggetta talune violazioni della disciplina venatoria ad apposite sanzioni amministrative che non trovano riscontro in corrispondenti disposizioni legislative statali. Ne` le sanzioni pecuniarie comminate dall'art. 22 sono cosi` poco definite da ledere l'art. 3 Cost. nonche` i principi fondamentali stabiliti dalla legge ordinaria dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 e 51 della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35).
La Corte ha piu` volte precisato che "all'infuori delle sanzioni penali ve ne sono altre che la regione puo` dettare, quali le sanzioni civili e amministrative e anche le sanzioni di carattere specificamente pecuniario, purche` non convertibili...". Cio` si giustifica particolarmente nel caso dell'art. 22 della legge regionale impugnata, che assoggetta talune violazioni della disciplina venatoria ad apposite sanzioni amministrative che non trovano riscontro in corrispondenti disposizioni legislative statali. Ne` le sanzioni pecuniarie comminate dall'art. 22 sono cosi` poco definite da ledere l'art. 3 Cost. nonche` i principi fondamentali stabiliti dalla legge ordinaria dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 e 51 della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte