Sentenza 63/1979 (ECLI:IT:COST:1979:63)
Massima numero 9654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  15/06/1979;  Decisione del  15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 63/79 REGIONI A STATUTO COMUNE - LEGGE REGIONALE - TRASPORTI PUBBLICI - CONTRIBUTI ALLE SPESE DI GESTIONE, INVESTIMENTO, RINNOVO E AMMODERNAMENTO DEL PARCO AUTOMOBILISTICO DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - MANCANZA DI COPERTURA - INOSSERVANZA DELL'ART. 81, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Anche le Regioni sono tenute come lo Stato ad osservare il disposto dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. La misura delle spese consentite alle Regioni deve essere correlata alle entrate effettive del proprio bilancio, e riferita a contributi statali erogabili e previsti dalla legge. Si esclude pertanto una pretesa inadempienza dello Stato per mancata assegnazione di fondi corrispondenti allo stato di previsione di entrate che la Regione aveva inserito nel proprio bilancio. Pertanto e` incostituzionale la l. reg. dell'Umbria riapprovata il 20 novembre 1975, che importa la corresponsione di stanziamenti privi di copertura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte