Sentenza 64/1979 (ECLI:IT:COST:1979:64)
Massima numero 9921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/06/1979; Decisione del
15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 64/79. ASSISTENZA E PREVIDENZA - MALATTIE PROFESSIONALI - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' PER COLORO CHE HANNO CONTRATTO MALATTIA IN LAVORAZIONI CESSATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA CHE INTRODUCE L'OBBLIGO ASSICURATIVO - DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO CON APPLICAZIONE DI NORMA DIVERSA DA QUELLA IMPUGNATA - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 64/79. ASSISTENZA E PREVIDENZA - MALATTIE PROFESSIONALI - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' PER COLORO CHE HANNO CONTRATTO MALATTIA IN LAVORAZIONI CESSATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA CHE INTRODUCE L'OBBLIGO ASSICURATIVO - DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO CON APPLICAZIONE DI NORMA DIVERSA DA QUELLA IMPUGNATA - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 13 del R.D. 13 maggio 1929 n. 928 (che ha introdotto per la prima volta l'obbligo assicurativo contro il rischio da malattie professionali) in quanto dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che il giudizio a quo puo` essere deciso senza involgere l'applicazione della norma impugnata (nella specie, la Corte ha constatato l'applicabilita` della disciplina generale di cui alla legge 12 aprile 1943, n. 455, estensiva della tutela ssicurativa contro il rischio di silicosi, senza necessita` di applicare la disposizione transitoria di cui all'art. 14 di tale legge che, agli effetti retroattivi, richiama la disposizione impugnata).
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 13 del R.D. 13 maggio 1929 n. 928 (che ha introdotto per la prima volta l'obbligo assicurativo contro il rischio da malattie professionali) in quanto dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che il giudizio a quo puo` essere deciso senza involgere l'applicazione della norma impugnata (nella specie, la Corte ha constatato l'applicabilita` della disciplina generale di cui alla legge 12 aprile 1943, n. 455, estensiva della tutela ssicurativa contro il rischio di silicosi, senza necessita` di applicare la disposizione transitoria di cui all'art. 14 di tale legge che, agli effetti retroattivi, richiama la disposizione impugnata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte