Sentenza 65/1979 (ECLI:IT:COST:1979:65)
Massima numero 14404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  15/06/1979;  Decisione del  15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14403


Titolo
SENT. 65/1979 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' PER COLORO CHE HANNO CONTRATTO MALATTIA IN LAVORAZIONI CESSATE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA NORMATIVA - TUTELA SOGGETTI IN ATTUALITA' DI RAPPORTO LAVORATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Lo Stato puo' scegliere i modi e le strutture organizzative piu' idonee allo scopo di dare attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost., ed in particolare puo' legittimamente ricorrere ad un sistema di assicurazioni obbligatorie, che, pur informato a criteri pubblicistici di maggior tutela degli assicurati, presuppone l'attualita' del rapporto di lavoro in correlazione all'obbligo assicurativo, istituito per legge: con la conseguenza che esula da tale sistema la tutela di soggetti che abbiano cessato l'attivita' lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della legge. D'altra parte, il sistema delineato dall'art. 38 Cost. e' realizzato dal legislatore secondo un criterio di gradualita', ne` irragionevole, ne` incostituzionale, che anzi non urta con il principio secondo cui la tutela assicurativa non puo' prescindere da criteri che ne garantiscano la copertura finanziaria. Non contrasta, infine, col principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento differenziatore. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 R.D. 13 maggio 1929, n. 928, in relazione all'art. 14 legge 12 aprile 1943, n. 455, rettamente interpretati nel senso che non e' dovuto indennizzo per silicosi contratte in attivita' morbigene cessate in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato r.d. n. 928 del 1929). - cfr. SS. nn. 57/1973, 3/1975, 92/1975, 91/1976 e 138/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte