Ordinanza 66/1979 (ECLI:IT:COST:1979:66)
Massima numero 14450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
15/06/1979; Decisione del
15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 66/79. REGIONE TOSCANA - CACCIA - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE SENZA LA PREVENTIVA EMANAZIONE DI LEGGE-QUADRO DA PARTE DELLO STATO - LEGITTIMITA' - ABROGAZIONE DI NORME PENALI EMANATE DALLO STATO IN MATERIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 66/79. REGIONE TOSCANA - CACCIA - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE SENZA LA PREVENTIVA EMANAZIONE DI LEGGE-QUADRO DA PARTE DELLO STATO - LEGITTIMITA' - ABROGAZIONE DI NORME PENALI EMANATE DALLO STATO IN MATERIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 25, secondo comma, Cost., della l. 4 luglio 1974, n. 35 della Regione Toscana, denunciata in quanto si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, da un lato, perche' emanata prima della legislazione statale di principio in materia e, dall'altro, perche' l'art. 55 stessa legge avrebbe abrogato tutte le norme venatorie gia' dettate dallo Stato, comprese quelle configuranti in tal campo reati e sanzioni penali. La Corte infatti ha gia' precisato che le Regioni a statuto ordinario possono legiferare, nelle materie di loro competenza, appena emessi i relativi decreti di trasferimento delle funzioni, indipendentemente dalla previa adozione di apposite leggi-quadro, e per quanto riguarda il succitato art. 55, ne ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali in materia di caccia, non ha escluso dall'effetto abrogativo le norme di natura penale. - S. nn. 39/1971 e 79/1977.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 25, secondo comma, Cost., della l. 4 luglio 1974, n. 35 della Regione Toscana, denunciata in quanto si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, da un lato, perche' emanata prima della legislazione statale di principio in materia e, dall'altro, perche' l'art. 55 stessa legge avrebbe abrogato tutte le norme venatorie gia' dettate dallo Stato, comprese quelle configuranti in tal campo reati e sanzioni penali. La Corte infatti ha gia' precisato che le Regioni a statuto ordinario possono legiferare, nelle materie di loro competenza, appena emessi i relativi decreti di trasferimento delle funzioni, indipendentemente dalla previa adozione di apposite leggi-quadro, e per quanto riguarda il succitato art. 55, ne ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali in materia di caccia, non ha escluso dall'effetto abrogativo le norme di natura penale. - S. nn. 39/1971 e 79/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte