Ordinanza 67/1979 (ECLI:IT:COST:1979:67)
Massima numero 15101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  15/06/1979;  Decisione del  15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 67/79. CACCIA - T.U. DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - IUS SUPERVENIENS - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DI QUELLE PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 e 43 del R.D. 5 giugno 1939 n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificati ed integrati dalla l. 2 agosto 1967, n. 799, in quanto e' sopravvenuta la l. 27 dicembre 1977, n. 898 che ha previsto una serie di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali preesistenti, cosi' da rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzinale dell'art. 55 legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, perche' la norma e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 79/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte