Ordinanza 68/1979 (ECLI:IT:COST:1979:68)
Massima numero 14451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  15/06/1979;  Decisione del  15/06/1979
Deposito del 04/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 68/79. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - AUTORIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'UCCELLAGIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO PENALE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, legge regione Friuli Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (autorizzazione e disciplina dell'uccellagione), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost. Una decisione sulla costituzionalita' di tale norma non puo' infatti incidere sul giudizio penale, in cui la questione e' stata sollevata (abuso di atti di ufficio del Presidente della Giunta e di un assessore per aver proposto al Consiglio il disegno di legge relativo ed averlo approvato) in quanto l'iniziativa delle leggi regionali non e' atto di esercizio della legislazione, ma esaurisce la propria efficacia nell'instaurare il procedimento legislativo, consentendo che il Consiglio deliberi sulla base di valutazioni coperte dalla garanzia dell'irresponsabilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte