Ordinanza 219/2020 (ECLI:IT:COST:2020:219)
Massima numero 42827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  23/09/2020;  Decisione del  23/09/2020
Deposito del 20/10/2020; Pubblicazione in G. U. 21/10/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Obbligo dell'istruzione alla scuola media inferiore di 1° grado ed ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore - Sanzione per la sua inosservanza - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'obbligatorietà dell'istruzione e trattamento ingiustificatamente differenziato - Incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost., dal Giudice di pace di Taranto - dell'art. 731 cod. pen., nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione elementare» e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla «scuola media inferiore di 1° grado» ed ai «primi due anni dell'istruzione secondaria superiore». Il rimettente non argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che - limitatamente all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore - aveva esteso l'applicazione della previsione incriminatrice e riassume assai succintamente gli elementi della fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. La richiesta, inoltre, di estendere l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice, richiede un intervento additivo in malam partem al quale osta il principio di riserva di legge in materia penale posto nel secondo comma dell'art. 25 Cost., principio che nella specie non subisce eccezioni, poiché la lamentata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem è ammissibile nelle specifiche ipotesi dell'introduzione di norme penali di ingiustificato favore riguardo a determinati soggetti o di comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora di violazione di obblighi di matrice sovranazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 731  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 34  co. 2

Altri parametri e norme interposte