Sentenza 73/1979 (ECLI:IT:COST:1979:73)
Massima numero 9922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
11/07/1979; Decisione del
11/07/1979
Deposito del 16/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 73/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PERIODI CORRISPONDENTI ALLA DURATA LEGALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI - MODALITA' DEL RISCATTO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO RISPETTO AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - INTERPRETAZIONE - SITUAZIONI ANALOGHE - POSSIBILITA' DI UN TRATTAMENTO NORMATIVO DIVERSO PURCHE' NON IRRAGIONEVOLMENTE DISCRIMINATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 73/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PERIODI CORRISPONDENTI ALLA DURATA LEGALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI - MODALITA' DEL RISCATTO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO RISPETTO AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - INTERPRETAZIONE - SITUAZIONI ANALOGHE - POSSIBILITA' DI UN TRATTAMENTO NORMATIVO DIVERSO PURCHE' NON IRRAGIONEVOLMENTE DISCRIMINATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di uguaglianza non impone necessariamente che situazioni analoghe debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo, dovendosi ritenere che rientri nell'ambito della discrezionalita` legislativa di dettare anche normative diverse, purche` non irragionevolmente discriminatorie. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", mentre a norma dell'art. 69 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, per i dipendenti degli enti locali la durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data del conferimento della laurea. (Nella specie, la Corte ha osservato che entrambi i criteri di calcolo sono ragionevoli ed idonei a risultare, nella concreta applicazione, piu` o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e compiuto i propri studi universitari). - cfr. S. n. 209/1975.
Il principio di uguaglianza non impone necessariamente che situazioni analoghe debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo, dovendosi ritenere che rientri nell'ambito della discrezionalita` legislativa di dettare anche normative diverse, purche` non irragionevolmente discriminatorie. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", mentre a norma dell'art. 69 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, per i dipendenti degli enti locali la durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data del conferimento della laurea. (Nella specie, la Corte ha osservato che entrambi i criteri di calcolo sono ragionevoli ed idonei a risultare, nella concreta applicazione, piu` o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e compiuto i propri studi universitari). - cfr. S. n. 209/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte