Sentenza 74/1979 (ECLI:IT:COST:1979:74)
Massima numero 14340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
11/07/1979; Decisione del
11/07/1979
Deposito del 16/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 74/79. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RECIDIVO QUALIFICATO - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NECESSITA' DELLA PREVIA ESPIAZIONE DI ALMENO QUATTRO ANNI DI RECLUSIONE E DI ALMENO TRE QUARTI DELLA PENA INFLITTA - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE DI SORVEGLIANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 74/79. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RECIDIVO QUALIFICATO - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NECESSITA' DELLA PREVIA ESPIAZIONE DI ALMENO QUATTRO ANNI DI RECLUSIONE E DI ALMENO TRE QUARTI DELLA PENA INFLITTA - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE DI SORVEGLIANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Con l'entrata in vigore della legge n. 6 del 12 febbraio 1975 il potere-dovere del giudice di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato volta ad ottenere il beneficio della liberazione condizionale, ove non ricorressero le condizioni di cui all'art. 176 cod. pen., e' stato trasferito alla Corte d'appello. E' percio' nel caso inammissibile, in quanto sollevata dal giudice di sorveglianza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176, primo cpv., cod. pen., nella parte in cui prevede che la liberazione condizionale non possa essere concessa al recidivo qualificato se non previa espiazione di almeno quattro anni di reclusione e di almeno tre quarti della pena inflitta.
Con l'entrata in vigore della legge n. 6 del 12 febbraio 1975 il potere-dovere del giudice di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato volta ad ottenere il beneficio della liberazione condizionale, ove non ricorressero le condizioni di cui all'art. 176 cod. pen., e' stato trasferito alla Corte d'appello. E' percio' nel caso inammissibile, in quanto sollevata dal giudice di sorveglianza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176, primo cpv., cod. pen., nella parte in cui prevede che la liberazione condizionale non possa essere concessa al recidivo qualificato se non previa espiazione di almeno quattro anni di reclusione e di almeno tre quarti della pena inflitta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte