Sentenza 75/1979 (ECLI:IT:COST:1979:75)
Massima numero 9923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
11/07/1979; Decisione del
11/07/1979
Deposito del 16/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 75/79. LAVORO (RAPPORTO DI LAVORO) - NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ED ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - SANZIONI - NATURA - TRASFORMAZIONE DI ILLECITO PENALE IN ILLECITO AMMINISTRATIVO SENZA ESPRESSA DICHIARAZIONE DI DEPENALIZZAZIONE - PIENA IDONEITA' DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO A PRODURRE GLI EFFETTI RISULTANTI DAL TESTO NORMATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/79. LAVORO (RAPPORTO DI LAVORO) - NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ED ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - SANZIONI - NATURA - TRASFORMAZIONE DI ILLECITO PENALE IN ILLECITO AMMINISTRATIVO SENZA ESPRESSA DICHIARAZIONE DI DEPENALIZZAZIONE - PIENA IDONEITA' DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO A PRODURRE GLI EFFETTI RISULTANTI DAL TESTO NORMATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 102, 113 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, quarto comma del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito nella l. 11 marzo 1970, n. 283), in relazione agli artt. 8 e 9 della l. n. 317 del 1967, che sanziona con pena amministrativa l'assunzione dei lavoratori agricoli al di fuori del tramite dell'Ufficio del lavoro, depenalizzando implicitamente una fattispecie di reato ed assoggettandone l'accertamento alla procedura di cui alla l. n. 317 del 1967 cit.. Discende infatti da elementari principi giuridici che la legge e` provvedimento pienamente idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo, inequivocabilmente voluti nei limiti della propria competenza dal legislatore ordinario, quali nella specie la trasformazione in illecito amministrativo di una fattispecie in precedenza disciplinata quale illecito penale.
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 102, 113 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, quarto comma del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito nella l. 11 marzo 1970, n. 283), in relazione agli artt. 8 e 9 della l. n. 317 del 1967, che sanziona con pena amministrativa l'assunzione dei lavoratori agricoli al di fuori del tramite dell'Ufficio del lavoro, depenalizzando implicitamente una fattispecie di reato ed assoggettandone l'accertamento alla procedura di cui alla l. n. 317 del 1967 cit.. Discende infatti da elementari principi giuridici che la legge e` provvedimento pienamente idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo, inequivocabilmente voluti nei limiti della propria competenza dal legislatore ordinario, quali nella specie la trasformazione in illecito amministrativo di una fattispecie in precedenza disciplinata quale illecito penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte