Sentenza 76/1979 (ECLI:IT:COST:1979:76)
Massima numero 9924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  11/07/1979;  Decisione del  11/07/1979
Deposito del 16/07/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 76/79. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - PENSIONATI GIA' APPARTENTI ALL'AMMINISTRAZIONE AUSTRO-UNGARICA O ALL'EX STATO LIBERO DI FIUME - ESTENSIONE DELLA RIVERSIBILITA'ALLE LORO VEDOVE ED ORFANI - NON E' PREVISTA L'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AI COLLATERALI VENUTI A TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 84 DEL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico era stata sempre ispirata, in tema di individuazione dei soggetti beneficiari della pensione di riversibilita`, ad un criterio di puntuale parallelismo con la normativa pensionistica per gli impiegati civili, in ragione della prevalenza di elementi di omogeneita` delle situazioni considerate. Tale parallelismo e` venuto meno con l'art. 1 della l. 14 marzo 1961, n.132 che, nell'estendere le norme sulla riversibilita` delle pensioni contenute nella l. 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia` appartenenti all'amministrazione austro-ungarica, (o all'ex Stato libero di Fiume), non si e` uniformato al disposto dell'art. 12 della predetta legge n. 46 - successivamente trasfuso nell'art. 84 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 - omettendo di prevedere l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venutisi a trovare nelle condizioni ivi previste (inabili a proficuo lavoro, o in eta` superiore ai 60 anni, nullatenenti a carico dell'impiegato deceduto senz'altri aventi diritto alla riversibilita`, fra cui vanno ora annoverati pure i genitori). Poiche` entrambe le categorie di collaterali traggono titolo al trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di una pensione a carico del bilancio statale, l'esclusione dei primi determina una ingiustificata disparita` di trattamento. (Illegittimita` costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost, del citato art. 1 l. 132 del 1961 nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali di titolari di pensioni dirette liquidate dall'ex regime austro-ungarico venutisi a trovare nelle condizioni di cui al citato art. 84 T.U.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte