Ordinanza 77/1979 (ECLI:IT:COST:1979:77)
Massima numero 14452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
11/07/1979; Decisione del
11/07/1979
Deposito del 16/07/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 77/79. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI POSTI IN CIRCOLAZIONE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE - SANZIONI - PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE VIOLAZIONI - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 77/79. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI POSTI IN CIRCOLAZIONE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE - SANZIONI - PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE VIOLAZIONI - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 32, primo comma l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui prevede oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongono in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi e' obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile. Come la Corte ha affermato, rientra infatti nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena, purche' i criteri applicati non eccedano i limiti della razionalita'; e quindi legittimamente dettare norme diverse per situazioni che ritenga diverse. - S. nn. 1/1975; 70 e 161/1976.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 32, primo comma l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui prevede oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongono in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi e' obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile. Come la Corte ha affermato, rientra infatti nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena, purche' i criteri applicati non eccedano i limiti della razionalita'; e quindi legittimamente dettare norme diverse per situazioni che ritenga diverse. - S. nn. 1/1975; 70 e 161/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte